CODICE DELLA STRADA
Art. 119. Requisiti fisici e psichici per
il conseguimento
della patente di guida
Regolamento di attuazione:
Art. 319 : Requisiti fisici e psichici per
il conseguimento,
la revisione e la conferma di validita'
della patente di guida
Art. 320 : Malattie invalidanti
Art. 321 : Efficienza degli Arti
Art. 322 : Requisiti Visivi
Art. 323 : Requisiti Uditivi
Art. 324 : Valutazione psicodiagnostica e
test psicoattitudinali
Art. 325 : Requisiti visivi per il
conseguimento, la conferma e la
revisione della patente speciale delle
categorie A, B, C e D
Art. 326 : Requisiti uditivi per il
conseguimento, la conferma e la
revisione della patente speciale delle
categorie A, B, C e D
Art. 327 : Requisiti relativi agli arti e
alla colonna vertebrale, per il
conseguimento, la conferma e la revisione
della patente speciale delle
categorie A, B, C e D
Art. 328 : Requisiti relativi ad anomalie
somatiche per il conseguimento,
la conferma e la revisione della patente
speciale delle categorie A, B, C e D
Ciclomotori – certificato di idoneità alla
guida
Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida
- Non puo' ottenere la patente di guida o
l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2,
chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o
minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre
con sicurezza veicoli a motore.
- L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della
unita' sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi di base del
distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici
del Ministero della sanita', o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un
medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da
un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabin
- L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare
da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve
tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
- L'accertamento dei requisiti fisici e psichici
e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia
presso le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei
riguardi:
a.
dei
mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneita' non possa
essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad
una prova pratica di guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
- di coloro che abbiano
superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t,
autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine
operatrici;
- di coloro per i
quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.;
- di coloro nei confronti dei quali l'esito
degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere
al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della
guida. d-bis. dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In
tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista
diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale
- Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro del trasporti.
Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il
Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere
avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari
periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha
altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il
parere su particolari aspetti dell'idoneita' psichica e fisica alla guida,
nonche' sul coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle
commissioni mediche locali.
- I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma
1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.
- Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai
richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali
della riabilitazione.
- Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a.
i
requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
- le modalita' di
rilascio ed i modelli dei certificati medici
- la composizione e le
modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4,
delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione qualora vengano sottoposti a visita
aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa
ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione
generale della M.C.T.C. Puo'intervenire, ove richiesto dall'interessa to,
un medico di sua fiducia;
- i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C, D.
- I medici di cui al comma 2 o, nei casi
previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e
psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica
effettuata da psicologi abilitati all'esercizio delle professione ed
iscritti all'albo professionale.
- Con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della sanita', e' istituito un apposito comitato
tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
Art.119 . Regolamento di
Attuazione
Art. 319 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la
revisione e la conferma di validita' della patente di guida)
- Per il conseguimento, la revisione o la
conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli
occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i
comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti
necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire
di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la
patente abilita.
- I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del
Codice, nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno
tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui
all'articolo 320.
- Quando dalle constatazioni obiettive, o dai
risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del
Codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute
indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze
organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320,
321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di idoneita' solo
quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la
sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
- Nei casi dubbi, o quando sia espressamente
previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della
commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice,
che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la
revisione della patente di guida.
- Il medico accertatore di cui all'articolo 119,
comma 2, del Codice, effettua la visita medica di idoneita' alla guida
presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di
gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.
Art. 320 (Art. 119
Cod. str.)
(Malattie invalidanti)
- Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al
presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate
nell'appendice medesima, escludono la possibilita' di rilascio del
certificato di idoneita' alla guida.
Art. 321 (Art. 119 Cod. str.)
(Efficienza degli arti)
- Non possono conseguire o ottenere la conferma
di validita' della patente di guida coloro che presentino, in uno o piu'
arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare
invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali,
considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o
la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le
manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali
la patente abilita.
- Ai fini del presente articolo l'efficienza
degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od
ortesi.
Art. 322 (Art. 119
Cod. str.)
(Requisiti visivi)
- Per il conseguimento, la conferma di validita'
o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di
qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo
normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con
sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente
visione notturna e la visione binoculare.
- Per il conseguimento o la conferma di validita'
della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e
B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi
complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno,
raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsias
differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
- Per il conseguimento, la conferma di validita'
o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie
C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici
decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di
meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi
valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore
a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un
decimo per ciascun occhio.
- In caso di visus naturale al di sotto del
minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico
dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o
positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non puo' essere,
del pari, superiore a tre diottrie.
- Nel caso in cui la correzione si renda
necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non
potra' essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
- Quando alle lenti di base sferiche sia
associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione
deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle
lenti sferiche di base.
- Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo
prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti
cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma
l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
- L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche
con l'adozione di lenti a contatto.
- Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti
artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus
naturale.
- Le correzioni di cui ai commi precedenti devono
essere efficaci e tollerate.
- Le patenti di guida della categoria C, D, E non
devono essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un
campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare
difettosa.
- Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di
una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a
vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo
visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione
binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale,
esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sara'
subordinato il rinnovo della patente di guida.
- Nel caso in cui la riduzione del visus o degli
altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il
certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la
quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia
ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Art. 323 (Art. 119
Cod. str.)
(Requisiti uditivi)
- Per il conseguimento, la conferma di validita'
o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle
categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di
conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
- La funzione uditiva puo' essere valutata con
l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche'
tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal
costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre
mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice.
- Per il conseguimento, la conferma di validita'
o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C,
D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non
meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri
dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva
senza l'uso di apparecchi correttivi.
Art. 324 (Art. 119 Cod. str.)
(Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali)
- Per il conseguimento, la conferma di validita'
o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie
C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti
tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici,
sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno
nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
- Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo
119, comma 9, del Codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere
effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di
attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della
commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalita'.
In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal
presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di
cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, di una specifica formazione nel
settore della sicurezza stradale.
Art. 325 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e
la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D)
- Possono conseguire o ottenere la conferma di
validita' o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle
categorie A e B:
- i monocoli che
abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto
decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
- coloro che abbiano
in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile
con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto
decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
- coloro che, pur non
avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di
guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non
inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o
negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza di
rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
- coloro che
raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche
soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
- Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle
lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma
e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.
- Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
- Gli interessati di cui alle lettere a) e b)
devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente
nell'occhio superstite o migliore, nonche' sufficiente visione notturna.
Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in
ambedue gli occhi, nonche' sufficiente visione binoculare.
- I valori dell'acutezza visiva previsti alle
lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere
raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto.
- Per il conseguimento, la conferma di validita'
o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti
visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento,
la conferma di validita' o per la revisione delle patenti di guida di
categoria C e D.
Art. 326 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma
e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D)
- Possono conseguire, ottenere la conferma di
validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle
categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti
per la patente di guida della categoria A e B, purche' i veicoli siano
muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e
caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno
d'obbligo.
- Per il conseguimento, la conferma di validita o
la revisione della patente speciale delle categorie C e D occorre
percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di
quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che
sente di meno.
- La funzione uditiva per il conseguimento, la
conferma di validita' o la revisione delle patenti speciali di categoria
A, B, C e D puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi
dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati.
- Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la
loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con
certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire
all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica.
Art. 327 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti relativi agli arti e alla colonna
vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente
speciale delle categorie A, B, C e D)
- Coloro che presentino minorazioni anatomiche o
funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o
confermare la validita' o essere sottoposti a revisione della patente
speciale di categoria A, B, C e D, purche' la relativa funzione possa
essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od
ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
- Sulla base delle direttive impartite dal
comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del Codice, la
funzionalita' delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli
adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
- L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve
essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non
anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede
all'accertamento.
- L'efficienza degli adattamenti dovra' essere
verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di
dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad
un tipo approvato.
- Il rilascio o la conferma di validita' della
patente di categoria A per la guida di motocicli non puo' essere concessa
ai minorati degli arti.
- La commissione medica locale nel valutare la
possibilita' del rilascio di patenti speciali ai portatori di piu'
minorazioni relative a piu' organi o apparati considera lo stato
psicofisico complessivo del soggetto, e puo' fissare un periodo di
validita' minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del Codice.
Art. 328 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il
conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle
categorie A, B, C e D)
- Coloro che, per anomalie della conformazione o
dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza
tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli
ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di
validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle
categorie A, B, C e D, purche' i veicoli siano adattati secondo le loro
esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere
superfluo l'adattamento.
Art. 329 (Art. 119 Cod. str.)
(Patenti speciali delle categorie C e D)
- La patente speciale di categoria C abilita alla
guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore
a 11,5 t. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di
autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non superiore a 16.
- La commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, del Codice, potra' limitare la guida ad
autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.
- Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia
prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.
Art. 330 (Art. 119 Cod. str.)
(Commissioni mediche locali)
- Il presidente della commissione medica locale
e' nominato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di
concerto con il ministro della Sanita' su designazione del responsabile
dell'Unita' sanitaria locale presso la quale opera la commissione.
- Il presidente di tale commissione deve essere
il medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero,
in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui,
secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti
funzioni in materia.
- La commissione e' composta di due membri
effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo
119, comma 2, del Codice. Tali medici, tutti in attivita' di servizio,
sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti
alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere
ad amministrazioni diverse.
- Qualora l'accertamento medico sia richiesto da
mutilati o minorati fisici, la composizione della commissione e' integrata
da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica
della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' da un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione.
- Il presidente, sulla base delle designazioni
ricevute, costituisce la commissione medica locale e puo' designare a
presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente
scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente e' sostituito
da uno dei supplenti.
- La commissione puo' avvalersi di singoli
consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a
strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
- La commissione opera presso idonei locali
dell'unita' sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati
e minorati fisici.
- Il presidente convoca la commissione in
relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il
funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di
personale in servizio presso l'unita' sanitaria locale.
- Per ogni commissione opera un ufficio di
segreteria che organizza le sedute curando, altresi', la convocazione di
coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e
l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati.
L'interessato che ne faccia richiesta puo', a sue spese, essere assistito
durante la visita da un medico di fiducia.
- Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4,
lettera c), del Codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la
commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui e' disposto.
L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita' richiedente.
- Il giudizio di non idoneita' formulato dalla
commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza
opera la commissione stessa.
- Il certificato deve essere compilato in
ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei
veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se
necessario, puo' essere integrato da fogli aggiuntivi.
- I giudizi delle commissioni mediche locali sono
formulati a maggioranza. In caso di parita' prevale il giudizio del
presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la
seduta.
- I certificati delle commissioni mediche locali
devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per
ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- Entro il mese di febbraio di ogni anno il
presidente della commissione medica locale, invia al ministero dei
Trasporti e della Navigazione e a quello della Sanita' una dettagliata
relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno
precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate
nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati piu'
significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto
dall'articolo 1, comma 2, del Codice.
- Possono essere costituite piu' commissioni
mediche locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di
abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni abitanti in ogni
provincia, esclusi quelli del capoluogo. L'istituzione di tali
commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o,
nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore
importanza, e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive
condizioni da parte del ministero dei Trasporti e della Navigazione di
concerto con il ministero della Sanita'.
- Il ministro dei Trasporti e della Navigazione,
di concerto con i ministri della Sanita' e del Tesoro, determina i diritti
dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni
mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle
stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche' le
quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle
commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve
essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle
spese di funzionamento delle suddette commissioni.
Art. 331 (Art. 119 Cod. str.)
(Certificati medici)
- I certificati medici devono essere conformi ai
modelli allegati, che fanno parte del pres compilati:
- quello di cui al
modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale
della M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della patente di guida)
dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del Codice;
- quello di cui al
modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del Codice,
su carta di colore bianco;
- quello di cui al modello IV.6 dalle
commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.
- I certificati devono essere compilati, in
ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei
veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se
necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di
conferma di validita' della patente l'esito della visita medica deve
essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale
della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto
magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale
della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve
essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio
che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture
sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di
autenticita' e la successiva archiviazione.
Art.119. Appendice II del
Regolamento di Attuazione (art. 320)
APPENDICE AL TITOLO IV APPENDICE II ART. 320
(MALATTIE INVALIDANTI)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del
certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari. La patente di guida non deve essere
rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione
cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi
dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite
protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale
che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle
strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i
rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con
le patenti delle categorie C, D, E.
B. Diabete. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico
autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di
guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di
questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con
insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un
medico autorizzato e con controllo medico regolare (1)
(1) Così modificato dal d.m. 16 ottobre 1998.
C. Malattie endocrine. In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal
diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la
patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui
la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte
della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso. La patente di guida non deve essere né
rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema
nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o
periferico. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa
certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della
visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può
essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette
malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona,
per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli
interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo
appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente,
in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore
a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è
consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni,
indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento
e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica
locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni,
redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture
pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per
la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida
delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o
conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche. La patente di guida non deve essere rilasciata né
confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in
atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul
sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che
soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non
siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione
medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della
consulenza specialistica presso strutture pubbliche.
La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i
rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle
categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere
superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse
modalità.
F. Sostanze psicoattive. La patente di guida non deve essere rilasciata
o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza
attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque
consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a
guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più
attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il
rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei
accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa
della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può
esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica
locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali
connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della
patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e
la revisione valgono le stesse modalità.
G. Malattie del sangue. La patente di guida non deve essere rilasciata
né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue,
salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente
certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi
del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell'apparato urogenitale. La patente di guida non deve
essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di
insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti
delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata
quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di
trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere
rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può
essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse
modalità.
Legge N. 168 del 17/08/2005
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Titolo/Oggetto
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Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico
del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di
termini per l'esercizio di deleghe legislative.[articoli 5 e 5-bis]
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articolo 5: Disposizioni in materia di targatura e di
requisiti per la guida dei ciclomotori
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01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa
e' personale», sono inserite le seguenti: «e' abbinata a un solo
veicolo».
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente
di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui
all'articolo 142, comma 9 (nota: è il superamento di oltre 40 km/h del
limite di velocità), mantengono il diritto alla guida del
ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da
certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e
psichici e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di
cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A,
ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la
certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni
psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore,
eseguito dal medico di medicina generale.».
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento
di una patente.»;
(...)
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DICHIARAZIONE RESA AL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA GUIDA
DI CICLOMOTORI
il/la sottoscritto/a …………………………......................…………………
nato/a a ……………….......………………….
il …...1…..1………. residente in …………….....……………via
…………….…...........................………………………
nell ' ambito dell 'accertamento
dell' idoneita' psicofisica al certificato
di idoneita' alla guida di ciclomotori
D
I C H I A RA
Al Dott. ...............................................................,
Medico di Medicina Generale, in relazione
agli stati patologici di seguito elencati, che : (barrare si o no)
Soffre di patologie
dell'apparato cardiocircolatorio (Es.: pressione alta anche se
normalizzata dal trattamento; pregresso infarto; angina; pregresso intervento
cardiochirurgico; aneurisma; aritmie)?
Se sì, INDICARE QUALI:
|
Si
|
No
|
Soffre di diabete mellito?
Se SI specificare
se: Insulinodipendente
Trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali
|
Si
|
No
|
Soffre di patologie endocrine
(es.: della tiroide, dei surreni, dell’ ipofisi, ecc.)?
Se sì, INDICARE QUALI:
|
Si
|
No
|
Soffre o ha mai sofferto di malattie
neurologiche (es. m. di Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale
transitoria, sclerosi multipla, ecc.)?
Se sì, INDICARE QUALI:
|
Si
|
No
|
Soffre di o ha mai sofferto
di turbe o patologie psichiche (es.
ansia, depressione, allucinazioni, ecc.)?
Se sì, INDICARE QUALI ed in che periodo ne ha sofferto:
|
Si
|
No
|
E’ attualmente o è mai stato in passato in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi
od altri farmaci psicotropi?
Se sì, INDICARE QUALI, in che periodo ed a quali dosaggi:
|
Si
|
No
|
Ha mai avuto sospensioni o revisione della patente per guida in stato di ebbrezza alcoolica? Ha mai avuto problemi
relativi ad abuso di alcoolici?
Se sì, specificare:
|
Si
|
No
|
Ha mai avuto sospensioni o revisione della patente per uso di stupefacenti? Ha mai fatto uso di canapa indiana, eroina, cocaina, anfetamine, LSD od altre droghe d’
abuso?
Se sì, specificare:
|
Si
|
No
|
Ha mai subito un trauma cranico?
Se sì, specificare quando
|
Si
|
No
|
GIRARE E COMPILARE LA PARTE SUL RETRO; LA
DICHIARAZIONE VIENE FIRMATA IN FONDO ALL’ ALTRA PAGINA
Soffre di EPILESSIA o ha mai
manifestato crisi epilettiche o convulsioni?
Se
sì, specificare la data dell’ ultimo episodio:
...................................................
Se
sì, specificare la terapia seguita
|
Si
|
No
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Negli ultimi 5 anni è mai stato coinvolto come guidatore in incidenti del traffico di qualsiasi
tipo, anche se dovuti a responsabilità di altri?
Se sì, specificare in quali date
|
Si
|
No
|
Soffre di malattie
del sangue?
Se sì, specificare quali:
|
Si
|
No
|
Soffre di malattie dell’
apparato uro-genitale? (Es.: Insufficienza renale cronica, ecc.)
Se sì, specificare quali:
|
Si
|
No
|
Prende medicine o ne ha prese per più di una settimana nell’
ultimo anno?
Se sì, INDICARE QUALI, in che
periodo ed a quali dosaggi:
|
Si
|
No
|
Ha problemi di vista non
correggibili con lenti?
Se sì, INDICARE
QUALI
|
Si
|
No
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Porta lenti a contatto?
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Si
|
No
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Ha problemi di udito?
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Si
|
No
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Ha problemi a carico degli arti?
(es.: amputazioni, protesi, anchilosi o gravi limitazioni articolari,
ecc.)
Se sì, INDICARE
QUALI
|
Si
|
No
|
Porta protesi acustiche?
|
Si
|
No
|
DICHIARAZIONE
I presenti dati vengono da me conferiti al Medico di Medicina Generale a
cui richiedo il rilascio del Certificato di Idoneità alla Guida di Ciclomotori.
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che rispondono al vero.
Entreranno a far parte della mia cartella clinica personale. Rientrano quindi
nella complessiva tutela dei miei dati personali e sensibili trattati dal
Medico di Medicina Generale. Il Medico li confronterà con i dati in suo
possesso riguardanti le mie condizioni di salute; nel caso in cui vi sia
discordanza tra quanto in precedenza noto al Medico e quanto da me dichiarato,
mi rendo ben conto che il Medico redigerà la sua certificazione basandosi su
dati reali e non su dichiarazioni non rispondenti al vero. Comprendo pienamente
che la falsa autocertificazione è un reato.
Data ………………………… firma …………………………………………………………
Nel caso di soggetti minorenni
la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’ esercente la potestà
genitoriale:
......................................................................................................................................................................
Cognome, nome, grado di parentela e firma
CERTIFICAZIONE MEDICA
DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DI CICLOMOTORI
RILASCIATA DAL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE
Ho sottoposto a visita
medica in data odierna il Sig./la Sig.ra
.......................................................................
Nat.. a
.......................................... il
........................................ e residente in
................................................
Via
............................................................................ ,
che ho identificato mediante il seguente documento:
................................................................
rilasciato da ............................................ il
....................................
Possiede:
|
all’ occhio destro
|
All’ occhio sinistro
|
Visus naturale:
|
|
|
Visus corretto:
|
|
|
Correzione:
|
|
|
Senso Cromatico
|
|
Campo Visivo
|
|
Senso Stereoscopico
|
|
Visione Binoculare
|
|
Visione notturna
|
|
Percepisce la voce di
conversazione con/senza protesi acustica monoaurale/binaurale
A destra a
.............................. metri; A
sinistra a .............................. metri
Non sono a mia conoscenza dati
anamnestici, nè ho rilevato alla presente visita, dati riguardanti la presenza di patologie tali da
non consentire il rilascio della patente di Categoria A o comunque da renderne
il rilascio di competenza della Commissione Medica Locale Patenti di Guida o
del Medico Diabetologo ASL designato al rilascio delle patenti A e B a soggetti
diabetici. In particolare non presenta sintomi che lo rivelino far uso di
bevande alcooliche od essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti,
psicotrope o che comunque alterino lo stato fisico della persona. E’ esente da
anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o
psichiche, deficenze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali che
possono comunque pregiudicare la sicurezza della guida dei ciclomotori e degli
altri veicoli cui abilita il Certificato di Idoneità alla Guida di Ciclomotori
Ha / Non ha obbligo di
lenti (a contatto) durante la guida
Ha / Non ha obbligo di
apparecchio acustico durante la guida
Rilasciato il
...............................................................
Timbro e firma del Medico
Convenzionato per la Medicina Generale che rilascia il certificato: