TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.
1
- Definizione -
Il Codice
di Deontologia Medica
contiene principi e regole che il medico-chirurgo
e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di
seguito indicati con il termine di
medico, devono osservare nell'esercizio della
professione.
Il comportamento del medico,
anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al decoro e alla dignità
della stessa.
Il medico
è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice,
la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2
- Potestà disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli
obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice
di Deontologia Medica
e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli
al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le
sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le
sanzioni devono essere adeguate
alla gravità degli atti.
TITOLO II
DOVERI GENERALI
DEL MEDICO
CAP.
I
Indipendenza
e dignità
della professione
Art.
3
- Doveri del medico -
Dovere del medico
è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo
dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità
della persona umana, senza discriminazioni di
età, di sesso, di
razza, di religione, di
nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, in tempo di
pace come in tempo di guerra, quali che siano
le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più
ampia del termine, come condizione cioè di
benessere fisico e psichico della persona .
Art.
4
- Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina
è fondato sulla libertà e sull'indipendenza
della professione.
Art. 5
- Esercizio dell'attività professionale -
Il medico
nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e
ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto
della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità
della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura.
Il medico
deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa
tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale,
da qualunque parte essa provenga.
Art.
6
- Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico
deve abusare del suo status professionale.
Il medico
che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di
vantaggio professionale.
CAPO
II
Prestazioni d'urgenza
Art.
7
- Obbligo di intervento -
Il medico,
indipendentemente dalla sua abituale attività,
non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare
ogni specifica e adeguata assistenza.
Art.
8
- Calamità -
Il medico,
in caso di catastrofe, di
calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione
dell'Autorità competente.
CAPO
III
Obblighi peculiari del medico
Art.
9
- Segreto professionale -
Il medico
deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere
in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo
sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei
principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare
gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona
o di altri.
Costituiscono
giusta causa di rivelazione, oltre alle
inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche e certificazioni obbligatorie):
a)
- la richiesta o l’autorizzazione da
parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica
informazione sulle conseguenze o
sull’opportunità o meno della rivelazione stessa;
b)
- l’urgenza di
salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di
terzi, nel caso in cui l'interessato
stesso non sia in grado di prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere e di
volere;
c)-
l'urgenza di salvaguardare la vita o la
salute di terzi, anche nel caso di
diniego dell'interessato, ma previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico
dall’obbligo del segreto.
Il
medico non deve rendere al Giudice
testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza
nell’esercizio della professione.
La
cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico
dagli obblighi del presente articolo.
Art. 10
- Documentazione e tutela dei dati -
Il medico
deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche
se affidata a codici o sistemi informatici.
Il medico
deve informare i suoi collaboratori
dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di
dati clinici o di osservazioni relative a
singole persone, il medico deve assicurare la
non identificabilità delle stesse.
Analogamente il medico
non deve diffondere, attraverso la stampa o
altri mezzi di informazione,
notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si
riferiscono.
Art. 11
- Comunicazione e diffusione di dati -
Nella comunicazione di
atti o di documenti relativi a singole
persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria,
il medico deve porre in essere ogni
precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.
Il
medico, nella diffusione
di bollettini medici,
deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali
rappresentanti.
Il medico
non può collaborare alla costituzione di
banche di dati sanitari, ove non esistano
garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO
IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12
- Prescrizione e trattamento terapeutico -
La
prescrizione di un accertamento diagnostico
e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può
che far seguito a una diagnosi circostanziata
o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su
tale presupposto al medico è riconosciuta
autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di
ogni presidio diagnostico
e terapeutico, anche in regime di ricovero,
fatta salva la libertà del paziente di
rifiutarle e di assumersi la responsabilità
del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono
essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle
risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico
è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci,
delle loro indicazioni, controindicazioni,
interazioni e delle prevedibili reazioni individuali,
nonchè delle caratteristiche di impiego dei
mezzi diagnostici e terapeutici e deve
adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici
accreditati e alle evidenze metodologicamente
fondate.
Sono
vietate l’adozione e la diffusione di
terapie e di presidi
diagnostici non provati scientificamente o non
supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica,
nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico
dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di
scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo,
sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di
farmaci, per indicazioni non previste dalla
scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la
loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il
consenso scritto del paziente debitamente informato,
il medico si assume la responsabilità della
cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
E’ obbligo del medico
segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 13
- Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La potestà di
scelta di pratiche non convenzionali nel
rispetto del decoro e della dignità
della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta
e non delegabile responsabilità professionale,
fermo restando, comunque, che
qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino
a specifici trattamenti di comprovata
efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico
di collaborare a qualsiasi titolo o di
favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle
cosiddette "pratiche non convenzionali”.
Il medico
venuto a conoscenza di casi di
esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle
pratiche di cui al precedente comma, è
obbligato a farne denuncia anche all'Ordine
professionale.
Il
medico che nell'esercizio professionale venga
a conoscenza di prestazioni mediche
e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a
farne denuncia anche all’Ordine di
appartenenza.
Art. 14
- Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico
deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa
fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un
miglioramento della qualità della vita.
Art.
15
- Trattamenti che incidono sulla integrità
psico-fisica -
I trattamenti che comportino una diminuzione
della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e
solo al fine di procurare un concreto
beneficio clinico al malato o di alleviarne le
sofferenze.
CAPO
V
Obblighi professionali
Art.
16
- Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico
ha l’obbligo dell'aggiornamento e
della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo
adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
TITOLO
III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO
I
Regole generali di
comportamento
Art.
17
- Rispetto dei diritti del cittadino -
Il medico
nel rapporto con il cittadino deve improntare
la propria attività professionale al rispetto dei diritti
fondamentali della persona.
Art. 18
- Competenza professionale -
Il medico
deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che
non sia in condizione di
soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici
con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo
necessario per un approfondito colloquio e per
un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e
documentati, tutte le idonee informazioni e
verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico
che si trovi di fronte a situazioni cliniche,
alle quali non sia in grado di provvedere
efficacemente, deve indicare al paziente le
specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19
- Rifiuto d'opera professionale -
Il medico
al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o
con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo
comportamento non sia di grave e immediato
nocumento
per la salute della persona assistita.
Art.
20
- Continuità delle cure -
Il
medico deve garantire al cittadino
la continuità delle cure.
In caso di
indisponibilità, di
impedimento o del venir meno del rapporto di
fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone
il cittadino e, se richiesto, affidandolo a
colleghi di adeguata competenza.
Il medico
non può abbandonare il malato ritenuto
inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di
lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Art. 21
- Documentazione clinica -
Il medico
deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la
documentazione clinica in suo possesso a disposizione
della stessa, o dei suoi legali
rappresentanti, o di medici
e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 22
- Certificazione -
Il medico
non può rifiutarsi di rilasciare direttamente
al cittadino certificati relativi al suo stato
di salute.
Il medico,
nel redigere certificazioni, deve valutare e
attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente
constatato.
Art. 23
- Cartella clinica -
La
cartella clinica deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel
rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni
dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO
II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art.
24
- Libera scelta del medico e del luogo di cura -
La
libera scelta del medico e del luogo di
cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero
professionale svolta presso le strutture
pubbliche e private, la scelta del
medico costituisce diritto
fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi
accordo tra medici tendente a influire sul diritto
del cittadino alla libera scelta.
Il
medico può consigliare, ma non pretendere, che
il cittadino si rivolga a determinati presidi,
istituti o luoghi di cura.
Art.
25
- Sfiducia del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di
sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se
minore o incapace, il medico può rinunciare
all'ulteriore trattamento, purché ne dia
tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione
con altro collega, cui competono le informazioni
e la documentazione utili alla
prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Art.
26
- Soccorso d'urgenza -
Il medico
che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista
temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli
venga affidata la continuazione delle cure.
Art.
27
-
Fornitura di medicinali -
Il
medico non può fornire i medicinali
necessari alla cura a titolo oneroso.
E'
vietata al medico ogni forma di
prescrizione che procuri a sé o ad altri
indebito lucro.
Art. 28
- Comparaggio -
Ogni
forma di comparaggio è vietata.
CAPO
III
Doveri del medico verso i minori, gli anziani
e i disabili
Art.
29
- Assistenza -
Il medico
deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile,
in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel
quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute,
ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o
abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di
referto o di denuncia all’autorità giudiziaria
nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Il medico
deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di
quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso,
all'anziano e al disabile siano garantite
qualità e dignità di
vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti
degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi
sia incapacità manifesta di intendere e di
volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico,
in caso di opposizione dei legali
rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere
alla competente autorità giudiziaria.
CAPO
IV
Informazione e consenso
Art.
30
- Informazione al cittadino -
Il medico
deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche
e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate; il medico nell’informarlo
dovrà tenere conto delle sue capacità di
comprensione, al fine di
promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di
informazione da parte del paziente deve essere
soddisfatta.
Il
medico deve, altresì, soddisfare
le richieste di informazione
del cittadino in tema di
prevenzione.
Le informazioni
riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione
e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando
terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di
speranza.
La
documentata volontà della persona assistita di
non essere informata o di
delegare ad altro soggetto l’informazione deve
essere rispettata.
Art.
31
- Informazione a terzi -
L'informazione
a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente
espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in
grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di
paziente ricoverato il medico deve raccogliere
gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate
dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art.
32
- Acquisizione del consenso -
Il medico
non deve intraprendere attività diagnostica
e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato
del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti
dalla legge e nei casi in cui per la
particolarità delle prestazioni diagnostiche
e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità
fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della
persona, è integrativo e non
sostitutivo del processo informativo di
cui all'art. 30.
Il procedimento
diagnostico e/o il trattamento terapeutico che
possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e
previa informazione sulle possibili
conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di
documentato rifiuto di persona capace di
intendere e di volere, il medico
deve desistere dai conseguenti atti diagnostici
e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico
contro la volontà della persona, ove
non ricorrano le condizioni di
cui al successivo articolo 34.
Art. 33
- Consenso del legale rappresentante -
Allorché si tratti di
minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici
e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso
dal rappresentante legale.
In caso di
opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile
a favore di minori o di
incapaci, il medico è tenuto a informare
l'autorità giudiziaria.
Art. 34
- Autonomia del cittadino -
Il
medico deve attenersi, nel rispetto della dignità,
della libertà e dell’indipendenza
professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente espressa dalla persona
Il medico,
se il paziente non è in grado di esprimere la
propria volontà in caso di grave pericolo di
vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico
ha l’obbligo di dare informazioni
al minore e di tenere conto della sua volontà,
compatibilmente con l’età e con la capacità di
comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti
del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di
fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Art.
35
- Assistenza d'urgenza -
Allorché sussistano condizioni
di urgenza e in caso di
pericolo per la vita di una persona, che non
possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico
deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO
V
Assistenza ai malati inguaribili
Art.
36
- Eutanasia -
Il medico,
anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a
provocarne la morte.
Art.
37
- Assistenza al malato inguaribile -
In caso di
malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico
deve limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a
risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a
tutela, per quanto possibile, della qualità di
vita.
In caso di
compromissione dello stato di coscienza, il medico
deve proseguire nella terapia di sostegno
vitale finchè ritenuta ragionevolmente utile.
Il sostegno vitale dovrà essere
mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita
irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo.
CAPO
VI
Trapianti
Art.
38
- Prelievo di parti di cadavere -
Il prelievo di
parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni
e nei modi previsti dalle leggi in vigore.
Art.
39
- Prelievo di
organi e tessuti da persona vivente -
Il
prelievo di organi e tessuti da persona
vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici,
terapeutici o di ricerca scientifica e se non
produttivo di menomazioni permanenti
dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni
normative in materia.
Il
prelievo non può essere effettuato per fini di
commercio e di lucro e presuppone l'informazione
e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.
CAPO
VII
Sessualità e riproduzione
Art.
40
- Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
Il medico,
nell'ambito della salvaguardia del diritto
alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e
alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione
in materia di sessualità, di
riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico
diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltanto al
fine di tutelare la salute.
Art.
41
- Interruzione volontaria di gravidanza -
L’interruzione della gravidanza, al di
fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica
tanto più se compiuta a scopo di
lucro.
Il medico
obiettore di coscienza, ove non sussista
imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di
tale pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto
efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di
gravidanza.
Art.
42
- Fecondazione assistita -
Le tecniche di
procreazione umana medicalmente assistita
hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E’ fatto divieto
al medico, anche nell’interesse del bene del
nascituro, di attuare:
a) forme di
maternità surrogata;
b) forme di
fecondazione assistita al di fuori di
coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di
fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di
fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di
fecondazione assistita ispirata a pregiudizi
razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di
gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di embrioni
ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di
fecondazione assistita in studi, ambulatori o
strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art.
43
- Interventi sul genoma e sull’embrione
umano -
Ogni intervento sul genoma umano non
può che tendere alla prevenzione e alla correzione di
condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche
sull’embrione che non abbiano finalità di
prevenzione e correzione di condizioni
patologiche.
Art. 44
- Test genetici predittivi -
Non
sono ammessi test genetici se non diretti in
modo esclusivo a rilevare o predire
malformazioni o malattie ereditarie e se non
espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre
del concepito, che hanno diritto alle
preliminari informazioni e alla più ampia e
oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi
della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze
sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di
prevenzione e di terapia.
Il
medico non deve, in particolare, eseguire test
genetici predittivi a fini assicurativi od
occupazionali se non a seguito di espressa e
consapevole manifestazione di volontà da parte
del cittadino interessato.
Art. 45
- Sperimentazione scientifica -
Il progresso della medicina
è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione
sull'animale e sull'Uomo.
Art.
46
- Ricerca biomedica e
sperimentazione sull’Uomo -
La ricerca biomedica
e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio
dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della vita della persona. Esse
sono subordinate al consenso del soggetto in
esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e
consapevolmente, previa specifica informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici
previsti, nonchè sui rischi potenziali e sul suo diritto
di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione.
Nel caso di
soggetti minori o incapaci è ammessa
solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a favore degli
stessi; il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione
clinica su minori, su infermi di mente o su
soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di
qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere
programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa
vigente e dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art.
47
- Sperimentazione clinica -
La sperimentazione, disciplinata
dalle norme di buona pratica clinica, può
essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di
utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini
interessati.
In ogni caso di
studio clinico, il malato non potrà essere
deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici
e terapeutici indispensabili al mantenimento
e/o al ripristino dello stato di salute.
Art.
48
- Sperimentazione sull’animale -
La sperimentazione sull'animale deve
essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti
conseguibili, a una fondata aspettativa di
progresso della scienza medica e deve essere
condotta con metodi e mezzi idonei a evitare
ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di
un comitato etico.
CAPO IX
Trattamento medico e libertà personale
Art.
49
- Obblighi del medico -
Il medico
che assista un cittadino in condizioni
limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti
della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche
funzioni.
In
caso di trattamento sanitario obbligatorio il
medico non deve porre in essere o autorizzare
misure coattive, salvo casi di effettiva
necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Art.
50
- Tortura e trattamenti disumani -
Il medico
non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente
presenziare ad atti esecutivi di pena di
morte o ad atti di
tortura o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti.
E’
vietato al medico di
praticare qualsiasi forma di mutilazione
sessuale femminile.
Art.
51
- Rifiuto consapevole di nutrirsi -
Quando una persona, sana di
mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di
nutrirsi, il medico ha il dovere di
informarla sulle conseguenze che tale
decisione può comportare sulle sue condizioni di
salute. Se la persona è consapevole
delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico
non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di
nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO
X
Onorari professionali
Art.
52
- Onorari
professionali -
Nell'esercizio libero professionale
vale il principio generale dell'intesa diretta
tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo
professionale approvato dall'Ordine anche per
le prestazioni svolte all'interno di società di
professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa l'attività libero
professionale intramoenia, esercitata dai medici
dipendenti delle aziende ospedaliere e delle
aziende sanitarie locali, che si configuri come libera professione.
Il medico
è tenuto a far conoscere al cittadino
il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto
da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche
non possono essere subordinati ai risultati
delle prestazioni medesime.
Il medico
è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al
rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine
provinciale con propria delibera, sulla base di
criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di
indirizzo e coordinamento.
Il medico
può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purchè
tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento
di clientela.
CAPO
XI
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art.
53
-
Pubblicità in materia sanitaria -
Sono
vietate al medico tutte le forme, dirette
o indirette, di
pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella
quale presta la sua opera.
Il
medico è responsabile dell’uso che si fa del
suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli
deve evitare, che attraverso organi di stampa,
strumenti televisivi e/o informatici,
collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione
di promozione e di
sfruttamento pubblicitario del suo nome o di
altri colleghi.
Art. 54
- Informazione
sanitaria -
L’informazione
sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini
una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile
che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale,
ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo
nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell’Ordine
provinciale di appartenenza sulla base di
principi di
indirizzo e di
coordinamento della Federazione Nazionale.
Il medico
che partecipi a iniziative di
educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e
competenze, deve garantire, indipendentemente
dal mezzo impiegato, informazioni
scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati,
spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare,
anche indirettamente, qualsiasi forma
pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55
- Scoperte scientifiche -
Il
medico non deve divulgare
notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate
dalla comunità scientifica, al fine di non
suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Art.
56
- Divieto di patrocinio -
Il medico
o associazioni di medici
non devono concedere patrocinio e avallo a pubblicità per istituzioni e
prodotti sanitari e commerciali di esclusivo
interesse promozionale.
TITOLO
IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO
I
Solidarietà tra medici
Art.
57
- Rispetto reciproco -
Il rapporto tra i medici
deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della
rispettiva attività professionale.
Il contrasto di
opinione non deve violare i principi di un
collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di
lucro, salvo il diritto al recupero delle
spese sostenute.
Il
medico deve essere solidale nei confronti dei
colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Art. 58
- Rapporti con il medico curante -
Il medico che presti la propria opera in
situazioni di
urgenza o per ragioni di specializzazione a un
ammalato in cura presso altro collega, acquisito il consenso per il trattamento
dei dati sensibili dal cittadino o dal legale
rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico
curante o ad altro medico eventualmente indicato
dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di
ricovero ospedaliero.
CAPO
II
Consulenza e consulto
Art.
59
- Consulenza e consulto -
Il medico
curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di
specifica qualificazione, ponendo gli adeguati
quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la complessità
del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche
e/o terapeutiche.
Il medico,
che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai
suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni
e l'eventuale documentazione relativa al
caso.
Il
modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante
secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art.
60
- Divergenza tra curante e consulente -
I giudizi
espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità
sia del curante che del consulente.
E' affidato al medico
curante il compito di attuare l'indirizzo
terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle
situazioni emergenti.
In caso di
divergenza di
opinioni il curante può richiedere altra consulenza.
Lo
specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve
fornire una dettagliata relazione diagnostica
e l'indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO
III
Altri rapporti tra medici
Art.
61
- Supplenza -
Il medico
che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la
supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni
cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di
assicurare la continuità terapeutica.
Art.
62
- Medico curante e ospedaliero -
Tra medico
curante e medici operanti nelle strutture
pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione
all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto
alla riservatezza, un rapporto di
consultazione, di collaborazione e di
informazione reciproca al fine di
garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
Art. 63
- Giudizio clinico - Rispetto della
professionalità -
I giudizi
clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e
in case di cura private e anche dopo la dimissione
del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale
dei medici curanti.
La
stessa condotta deve mantenere il medico
curante dopo la dimissione del malato.
CAPO
IV
Medicina
legale
Art.
64
- Compiti e funzioni medico-legali -
Nell'espletamento dei compiti e delle
funzioni di natura medico
legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni
penali, civili, amministrative e
assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve procedere,
sul piano tecnico, in modo da soddisfare le
esigenze giuridiche attinenti al caso in esame
nel rispetto della verità scientifica, dei diritti
della persona e delle norme del presente
Codice di Deontologia Medica.
Il
medico curante non può svolgere funzioni medico-legali
di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .
Art.
65
- Visite fiscali -
Nell’esercizio delle funzioni di
controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto
sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi
e alla terapia.
In situazione di
urgenza o di emergenza clinica il medico
di controllo deve adottare le necessarie
misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico
curante.
CAPO
V
Rapporti con l’Ordine professionale
Art. 66
-
Doveri di collaborazione -
Il
medico è obbligato a prestare la massima
collaborazione e disponibilità nei rapporti
con il proprio Ordine professionale, tra
l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il
medico che cambia di
residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica
la sua condizione di
esercizio o cessa di esercitare la
professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale
dell'Ordine.
L'Ordine
provinciale, al fine di tenere un albo
aggiornato, recepisce queste modificazioni e
ne informa la Federazione Nazionale.
Il
medico è tenuto a comunicare al Presidente
dell’Ordine eventuali infrazioni alle regole,
al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla
salvaguardia delle specifiche competenze che
devono informare i rapporti della professione
medica con le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito
del procedimento disciplinare
la mancata collaborazione e disponibilità del
medico convocato dal Presidente dell’Ordine
costituisce ulteriore elemento di valutazione
a fini disciplinari.
Il
Presidente dell’Ordine provinciale,
nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza
deontologica, può invitare i medici esercenti
la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato,
anche se iscritti ad altro Ordine, informandone
l'Ordine di
appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il
medico eletto negli organi istituzionali
dell’Ordine
deve adempiere all’incarico con diligenza
e imparzialità nell’interesse della collettività e osservare prudenza e
riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
TITOLO
V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO
I
Svolgimento dell’attività professionale
Art.
67
- Modalità
e forme di espletamento dell’attività professionale -
Gli
accordi, i contratti e le convenzioni diretti
allo svolgimento di attività professionale in
forma singola o associata, utilizzando strutture di
società per la prestazione di servizi, devono
essere approvati dagli Ordini, se conformi
alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini
sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di
indirizzo e coordinamento
emanati dalla Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi
compresa la notificazione dello statuto all'Ordine
competente per territorio.
Il medico
non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di
altra natura che ne condizionino la dignità
e l'indipendenza professionale.
L’attività professionale può essere
svolta anche in forma associata con le modalità previste dall’atto di
indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico
nell'ambito di ogni forma partecipativa o
associativa dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e
delle proprie prescrizioni;
- non
deve subire condizionamenti della
sua autonomia e indipendenza
professionale;
- non può accettare limiti di
tempo e di modo della propria attività, nè
forme di
remunerazione in contrasto con le vigenti norme
legislative e ordinistiche e
lesive della dignità e
della autonomia professionale.
Art.
68
- Rapporto con altre professioni sanitarie
-
Il medico
non deve stabilire accordi diretti
o indiretti con altre professioni sanitarie
che svolgano attività o effettuino iniziative di
tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell’interesse
del cittadino il medico
deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze
professionali.
TITOLO
VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO
I
Obblighi deontologici del medico
a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 69
- Medico dipendente
o convenzionato -
Il medico
che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione, nell'ambito di strutture
sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare
dell’Ordine anche in adempimento degli
obblighi connessi al rapporto di impiego o
convenzionale.
Il
medico qualora si verifichi contrasto tra le
norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui
presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine,
onde siano salvaguardati i diritti propri e
dei cittadini.
In attesa della composizione della
vertenza Egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di
grave violazione dei diritti e dei valori
umani delle persone a lui affidate e della dignità,
libertà e indipendenza della propria attività
professionale.
Art. 70
- Direzione sanitaria -
Il
medico che svolge funzioni di
direzione o di
dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche
o private deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto
delle norme del Codice di
Deontologia Medica e la difesa
dell’autonomia e della dignità professionale
all’interno della struttura in cui opera.
Egli
ha il dovere di collaborare con l’Ordine
professionale, competente per territorio, nei compiti di
vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici
per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli,
altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo
attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art.
71
- Collegialità -
Nella salvaguardia
delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici
dipendenti e/o convenzionati, operanti in
strutture pubbliche o private devono
ispirarsi ai principi del reciproco rispetto,
di collegialità e di collaborazione.
Art.
72
- Eccesso di prestazioni -
Il medico
dipendente o convenzionato deve esigere da
parte della struttura in cui opera
ogni garanzia affinchè le modalità del suo impegno non incidano negativamente
sulla qualità e l’equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme
deontologiche.
Il medico
non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di
prestazioni tali da pregiudicare la qualità
della sua opera professionale e la sicurezza del malato.
Art. 73
- Conflitto di interessi -
Il medico
dipendente o convenzionato con le strutture
pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano
favorire direttamente o indirettamente
la propria attività libero-professionale.
CAPO
II
Medicina
dello Sport
Art. 74
- Accertamento della idoneità fisica -
La valutazione della idoneità alla
pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di
tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico
deve esprimere il relativo giudizio con
obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e
previa adeguata informazione al soggetto sugli
eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
Art.
75
- Idoneità - Valutazione medica -
Il medico
ha l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di
valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica
e la prestazione agonistica.
Il
medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare
negli sport che possano comportare danni all’integrità psico-fisica degli
atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine
professionale.
Art.
76
- Doping -
Il medico
non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di
altra natura diretti ad alterare le
prestazioni di un atleta, in particolare
qualora tali interventi agiscano direttamente
o indirettamente modificando
il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO
III
Tutela della salute collettiva
Art.
77
- Attività nell’interesse della
collettività -
Il medico
è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di
tutela della salute nell'interesse della collettività.
Art.
78
- Trattamento sanitario obbligatorio e
denunce obbligatorie -
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli
dalla legge in tema di trattamenti sanitari
obbligatori e deve curare con la massima diligenza
e tempestività la informativa alle autorità
sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei
tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista,
la tutela dell'anonimato.
Art.
79
- Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso -
L’impegno professionale del medico
nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale
del dipendente da sostanze da abuso deve, nel
rispetto dei diritti della persona e senza
pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico
e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di
dipendenza, in collaborazione con le famiglie e
le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano
di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono
tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice
di Deontologia Medica
e a tenere periodicamente corsi di
aggiornamento e di approfondimento.
Il medico
e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.